Con una recente sentenza il Tribunale di Cagliari si è trovato a decidere sulla retroattività della Legge “Balduzzi” nella parte in cui adegua i risarcimenti per lesioni c.d. micropermanenti a quelli (molto più bassi) previsti dalle Tabella di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sulla base di una interessante ma discutibile interpretazione, il Giudice afferma che, a seguito della Legge “Balduzzi” “non è in gioco una fattispecie di successioni di leggi nel tempo, non sussistendo alcuna norma di legge sulla quale la legge Balduzzi abbia inciso modificandola. Infatti, prima dell’introduzione della l. 189/2012, non vi erano disposizioni normative sulla liquidazione del danno biologico per le c.d. micropermanenti in campo sanitario”. Alla luce di ciò egli ha inteso utilizzare le tabelle sulle micropermanenti anche per danni precedenti all’entrata in vigore della l. 189/2012.

Un punto che, però, il Giudice non ha preso in considerazione è se con tale interpretazione tale norma sia costituzionalmente legittima considerato che la Corte costituzionale (sentenza n. 235/2014) ha escluso l’incostituzionalità dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, sulla base che esso si applicasse solo al settore RcAuto, ovvero “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza”.

Tali liquidazioni, applicandosi anche ai casi di responsabilità medica, supererebbero il vaglio di costituzionalità?

A nuove rimessioni l’ardua sentenza.