Il 17 marzo 2017, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 64, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo testo di legge sulla responsabilità medica, civile e penale (il cd. ddl Gelli).

Ciò che ci preme verificare con il presente articolo è cosa cambia nei riguardi del cittadino/danneggiato per quanto riguarda il regime prescrizionale, ovvero il tempo entro cui si possono far valere i propri diritti.

Partiamo dall’assunto che, in linea generale, “il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.) mentre, per ciò che riguarda la responsabilità aquiliana il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il «fatto si è verificato» (art. 2947, 1° comma, c.c.).

In realtà, soprattutto quando parliamo di responsabilità medica, ed in particolar modo per i danni cd. lungolatenti – ma non solo – la giurisprudenza ha inteso allargare il regime prescrizionale classico, prevedendo che la prescrizione inizi a decorrere “dal momento in cui (la malattia) viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. SS.UU., n. 583/208).

Pertanto per la decorrenza della prescrizione non si tiene conto solo di un fattore “oggettivo” quale l’esternalizzazione di una malattia, ma anche un fattore “soggettivo” quale la riferibilità della malattia come conseguenza di un comportamento altrui.

Premesso questo, ed alla luce della nuova legge, cosa è cambiato?

Nei riguardi della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria in regime privatistico nulla. Si applica sempre la prescrizione decennale ex art. 2935 cod. civ., così come allargata, comunque, dalla giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte.

Ciò che principalmente cambia è, invece, la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria (medico o infermiere) inquadrato all’interno di una struttura pubblica o privata.

Secondo la nuova legge si applica la prescrizione da responsabilità aquiliana, ovvero quella quinquennale in luogo della decennale.

In verità, vertendosi comunque in un danno da “reato” (omicidio colposo, lesioni colpose) non si applicherebbe la prescrizione quinquennale più favorevole bensì la prescrizione ordinaria minima per i reati, ovvero, in questo caso, di sei anni in base all’art. 157 c.p.: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”.

Ovviamente in ambito civile qualsiasi atto interruttivo fa iniziare a decorrere la prescrizione dall’inizio e, in ogni caso, il consiglio sarebbe comunque quello di procedere ad una formale diffida e messa in mora in modo da assicurarsi, comunque, la possibilità di esercitare i propri diritti anche in un tempo più lungo.