E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge n. 23/2020 intitolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Sono molteplici le norme che interessano imprese (incluse PMI), autonomi e liberi professionisti.

– Per Microimprese e liberi professionisti la garanzia del Fondo di Garanzia delle PMI è concessa, per nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro, senza valutazione del Fondo e con copertura di quest’ultimo sino al 100% dell’importo. E’ inoltre previsto il rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed una durata minima tra i 24 e i 72 mesi. Unico limite è l’importo finanziabile che non potrà essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi sul bilancio 2019 ovvero sull’ultimo bilancio disponibile (art. 13, comma 1, lettera l);

– per Imprese con fatturato sino a 3,2 milioni di euro, e la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, il Fondo di Garanzia, insieme alla copertura dei confidi, può garantire sino al 100% del capitale per un importo non superiore al 25% del fatturato (art. 13, comma 1, lettera n);

– per Imprese con numero di dipendenti sino a 499 il Fondo di Garanzia delle PMI è concesso a titolo gratuito, sino ad un importo garantito di 5 milioni di euro e con una percentuale di copertura della garanzia sino al 90%. Tale importo richiedibile non potrà superare, alternativamente: a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario per il 2019; b) il 25% del fatturato totale del beneficiario del 2019.

Ulteriori garanzie, sino all’occorrenza di 200 miliardi di euro, sono prestate attraverso SACE S.p.a.(art. 1) secondo questo schema:

– al 90% per imprese con fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e con meno di 5.000 dipendenti in Italia;

– all’80% per imprese con fatturato fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

– al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Viene altresì previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ( D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nonché prorogati i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati per 6 mesi (art. 9, comma 1).

Il Fondo solidarietà dei mutui prima casa viene esteso anche alla categoria dei lavoratori autonomi ed è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno (art. 12).

Per le imprese, artigiani e liberi professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i versamenti in autoliquidazione delle: a) ritenute d’acconto; b) delle addizionali regionali e comunali; c) dell’imposta sul valore aggiunto. (art. 18).

Per leggere l’intero decreto-legge potete scaricare direttamente il file:

DL LIQUIDITA’